Ricongiunzione contributi
Il professionista difeso dallo studio, iscritto all’Inps dal 1985 alla Gestione lavoratori dipendenti, dal 1995 alla gestione separata, e dall’1.2.2002 all’ENPACL, ha proposto ricorso giudiziario nei confronti dell’Inps per il riconoscimento del proprio diritto alla ricongiunzione presso ENPACL della contribuzione versata nella gestione separata ai sensi della legge n. 29/1979 e n. 45/1990.
La relativa domanda avanzata in via amministrativa, non era stata accolta dall’Istituto.
Il contenzioso relativo alla ricongiunzione dei contributi versati all’Inps (Gestione Separata) presso la Cassa Previdenziale di categoria, si protrae da alcuni anni a causa della insistenza dell’Inps nel sostenere l’applicabilità del DM 2.5.1996 n. 282, anziché delle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990 citate.
L’Inps continua ad opporsi alle richieste dei professionisti anche sulla base di una nota del Ministero del Lavoro del 26.5.2006 e di un parere del proprio Servizio legale, sostenendo altresì l’insussistenza dell’interesse ad agire, qualora la domanda di ricongiunzione sia proposta da professionista che, alla data della domanda, non abbia maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico.
In materia risultano rarissimi precedenti giudiziari.
Il Tribunale di Vicenza, Giudice del lavoro dott. Gaetano Campo, richiamata la formulazione letterale dell’ art. 2 della legge n. 29/79 “… il lavoratore […] può richiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto…” ha respinto l’eccezione di carenza di interesse del ricorrente ed ha accolto integralmente il ricorso proposto dal professionista, condannando l’Inps alla rifusione delle competenze e delle spese di giudizio.
- Date 14 Ottobre 2021
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