Indennità di maternità (Appello)
Indennità di maternità indebita – richiesta di restituzione da parte dell’INPS – carenza di legittimazione passiva del datore di lavoro
In caso di erogazione indebita dell’indennità di maternità, anticipata ex lege dal datore di lavoro, l’azione di restituzione delle somme erogate, nell’ipotesi di lavoratrice cessata dal servizio, va esercitata dall’INPS unicamente nei confronti di quest’ultima, senza coinvolgimento del datore di lavoro.
È quanto recentemente stabilito dalla sentenza n. 91 del 30.3.2022 della Corte d’Appello di Venezia, che ha integralmente confermato la sentenza n. 135 del 2020 del Tribunale del lavoro di Vicenza.
Il caso
L’ INPS, con avviso di addebito, aveva richiesto al datore di lavoro il pagamento dei contributi conguagliati da quest’ultimo con l’indennità di maternità anticipata ad una propria dipendente, indennità di maternità che dopo alcuni anni dalla sua erogazione era stata ritenuta indebita dall’Istituto.
Il datore di lavoro, con l’assistenza dello Studio Legale Burla, aveva proposto opposizione alla pretesa, precisando che il rapporto di lavoro era cessato da tempo e che pertanto l’INPS avrebbe dovuto agire nei confronti della lavoratrice, in applicazione dell’art. 1 comma 4 del DL 663/1979.
A fronte delle difese del datore di lavoro, l’INPS aveva richiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della lavoratrice.
Il Tribunale del lavoro di Vicenza, con la citata sentenza n. 135 del 2020, aveva rigettato l’istanza di integrazione del contraddittorio ed aveva accolto l’opposizione, escludendo la possibilità per l’INPS di agire nei confronti del datore di lavoro, a seguito della avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
L’INPS aveva, dunque, proposto impugnazione avanti la Corte d’Appello di Venezia, la quale ha, però, respinto l’appello ed ha confermato la sentenza di primo grado, in accoglimento delle difese dello Studio.
- Date 4 Maggio 2022
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