Mancata compilazione quadro RR dichiarazione redditi
A fronte alla notifica da parte dell’Inps di avviso di addebito per il pagamento di contribuzione dovuta alla gestione separata da un lavoratore autonomo, lo studio proponeva opposizione, sostenendo l’intervenuta prescrizione della pretesa per decorso del quinquennio dalla prima richiesta dell’Istituto.
L’ Inps chiedeva il rigetto dell’ opposizione sostenendo:
– che la prescrizione inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla scadenza del termine per il pagamento della contribuzione;
– che, comunque, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva un doloso occultamento del debito, fatto idoneo a determinare la sospensione della prescrizione.
Il Tribunale di Treviso, ha aderito alle argomentazioni dello studio:
– il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento della contribuzione;
– la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo;
– l’Inps non ha fornito prova prova dell’asserito dolo ovvero dell’intenzionalità di celare l’obbligazione contributiva;
– la mancata compilazione del quadro RR non costituisce impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia dell’Entrate.
Conseguentemente, il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di addebito.
- Date 13 Ottobre 2020
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