Mancata compilazione quadro RR dichiarazione redditi – prescrizione
Lo studio, a fronte alla notifica da parte dell’Inps di avviso di addebito per il pagamento di contribuzione dovuta alla gestione separata da un professionista, proponeva opposizione, sostenendo l’intervenuta prescrizione della pretesa per decorso del quinquennio dalla prima richiesta dell’Istituto.
Il Tribunale di Padova, in accoglimento del ricorso, accertata l’ intervenuta prescrizione del diritto dell’ Inps, con sentenza n. 354/2020, annullava l’ avviso.
L’ Istituto proponeva appello avanti la Corte d’ Appello di Venezia, riproponendo le deduzioni svolte in primo grado:
– che la prescrizione inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla scadenza del termine per il pagamento della contribuzione;
– che, comunque, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva un doloso occultamento del debito, fatto idoneo a determinare la sospensione della prescrizione.
La Corte d’ Appello ha respinto l’impugnazione dell’INPS, confermando integralmente le argomentazioni svolte dallo Studio Legale Burla in primo grado, e ribadite in sede di impugnazione:
– il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento della contribuzione;
– la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo;
– l’Inps non ha fornito prova prova dell’asserito dolo ovvero dell’intenzionalità di celare l’obbligazione contributiva;
– la mancata compilazione del quadro RR non costituisce impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia dell’Entrate, tanto più, come nella fattispecie, quando il reddito risulti comunque esposto nella dichiarazione dei redditi.
- Date 5 Dicembre 2022
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